Bonus fiscali Archivi - Finanziamenti di Impresa e Fiscalità Agevolata Mon, 05 Oct 2020 09:53:36 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://www.effepie.com/wp-content/uploads/2018/09/logo4-150x150.jpg Bonus fiscali Archivi - 32 32 Credito d’Imposta R&S per le aree del Mezzogiorno 2020 https://www.effepie.com/credito-dimposta-rs-per-le-aree-del-mezzogiorno-2020/ Mon, 05 Oct 2020 08:21:52 +0000 https://www.effepie.com/?p=857 CREDITO D’IMPOSTA R&S 2020 PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO L’art. 244 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)  prevede un potenziamento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo dell’anno 2020  effettuate dalle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con la legge 17 luglio 2020, è stata introdotta […]

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CREDITO D'IMPOSTA R&S 2020 PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO

L’art. 244 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)  prevede un potenziamento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo dell’anno 2020  effettuate dalle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Con la legge 17 luglio 2020, è stata introdotta un’ interessante novità: la maggiorazione prevista per le Regioni del Sud si estende anche per le Regioni Lazio, Marche e Umbria.

Misura del credito d’Imposta per R&S

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel mezzogiorno in vigore dal 2020 a differenza del periodo 2015-2020 non prevede il metodo di calcolo incrementale e la differenziazione delle aliquote legate alla tipologia di spesa:

a) l’aliquota dal 12% è stata innalzata:

  • al 45% per le piccole imprese;
  • al 35% per le medie imprese;
  • al 25% per le grandi imprese;

b) l’aliquota si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio;

Spese agevolabili

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono ammissibili al Credito d’Imposta per investimenti in R&S le spese sostenute per:

         a) spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività                   di R&S, nei limiti del loro effettivo impiego in attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata                 dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte le risorse che soddisfino                                     contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • non superino i 35 anni;
  • siano al loro primo impiego;
  • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
  • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di R&S

         b) quote di ammortamento dei costi di acquisizione/utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio;

         c) contratti di ricerca con Università, OdR e con altre imprese, comprese le start up innovative;

         d) consulenze tecniche e privative industriali;

         e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;

         f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito                     d’imposta.

Attività di R&S ammissibili

    • Lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze;
    • Ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o di migliorare quelli esistenti;
    • Acquisizione di conoscenze finalizzate a progetti e/o piani industriali;
    • Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.

Il credito d’imposta e la dichiarazione dei redditi

Il credito spetta fino ad un massimo di 3 milioni di euro per ciascun beneficiario e:

  • va indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti;
  • non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

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Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione https://www.effepie.com/credito-dimposta-sanificazione-e-acquisto-dispositivi-di-protezione/ Fri, 31 Jul 2020 12:45:27 +0000 https://www.effepie.com/?p=605 Credito d'imposta sanificazione

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CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il decreto Rilancio introduce la misura di credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

I beneficiari sono le imprese, persone fisiche e associazioni, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore) ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono ammissibili al Credito d’Imposta per la sanificazione le spese per:
a) La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari
c) Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli alla lettera b) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
e) Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi
Da tale provvedimento risultano ammissibili anche le attività di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020.

Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e: 

  • va indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti;
  • non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
  • non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi.
  • è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
    – in compensazione tramite modello F24, dal giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate e in ogni caso solo a partire dal 1° gennaio
    2021 e fino al 31 dicembre 2021
    – Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Entro il 30 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente ad altri soggetti.
L’Agenzia delle Entrate con lo stesso provvedimento ha approvato anche il modello di comunicazione, con il quale il soggetto beneficiario dovrà indicare le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione di tale documento e da sostenere entro la fine dell’anno, che può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.
Entro 5 giorni è rilasciata da tale ente una ricevuta che ne attesti la presa in carico o lo scarto con le motivazioni.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) canali telematici dell’Agenzia Delle Entrate
Alla comunicazione delle spese sostenute e di quelle da sostenere seguirà la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile dal richiedente.

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