CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il decreto Rilancio introduce la misura di credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

I beneficiari sono le imprese, persone fisiche e associazioni, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore) ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono ammissibili al Credito d’Imposta per la sanificazione le spese per:
a) La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari
c) Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli alla lettera b) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
e) Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi
Da tale provvedimento risultano ammissibili anche le attività di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020.

Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e: 

  • va indicato nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti;
  • non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
  • non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi.
  • è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
    – in compensazione tramite modello F24, dal giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate e in ogni caso solo a partire dal 1° gennaio
    2021 e fino al 31 dicembre 2021
    – Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Entro il 30 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente ad altri soggetti.
L’Agenzia delle Entrate con lo stesso provvedimento ha approvato anche il modello di comunicazione, con il quale il soggetto beneficiario dovrà indicare le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione di tale documento e da sostenere entro la fine dell’anno, che può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.
Entro 5 giorni è rilasciata da tale ente una ricevuta che ne attesti la presa in carico o lo scarto con le motivazioni.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) canali telematici dell’Agenzia Delle Entrate
Alla comunicazione delle spese sostenute e di quelle da sostenere seguirà la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile dal richiedente.

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