CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE

COS'E'

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1, commi da 210 a 217) introduce il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie aderenti ai requisiti di Impresa 4.0.

Le attività di formazione devono riguardare le seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta:

  • pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro, per le piccole imprese;
  • pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese;
  • pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro, per le grandi imprese;

Tale credito è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Per individuare le spese ammissibili al beneficio, cioè per determinare l’importo che rappresenta la base di calcolo del credito d’imposta, con il decreto in commento 6, viene fissato quanto segue:

  • per il personale dipendente impiegato come “discente” nelle attività formative, deve essere assunto il costo aziendale riferito alle ore/giornate di formazione. In particolare, detto costo è rappresentato dalla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore per le attività formative fuori sede;
  • per il personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali agevolabili, che svolge tali attività di formazione in veste di “docente” o di “tutor”, invece, le spese ammissibili calcolate secondo i criteri citati in precedenza, non possono superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Nel  caso  in  cui  le  attività  di  formazione  siano  erogate  da  soggetti  esterni  all’impresa  si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la  sede  legale  o  la  sede  operativa,  a  università,  pubbliche  o  private  o  a  strutture  ad  esse collegate,  a  soggetti  accreditati  presso  i  fondi  interprofessionali  secondo  il  regolamento  CE 68/01 della Commissione  del 12  gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Per avere diritto al credito d’imposta in esame, le imprese devono essere in possesso dell’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In particolare, il decreto precisa che le imprese, ai fini dei successivi controlli, devono conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte e la corretta quantificazione del credito spettante;

  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.  

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA

Cosa facciamo

  • Verifichiamo l’adeguatezza del progetto formativo alla normativa di riferimento
  • Analizziamo la documentazione amministrativa necessaria per individuare e rendicontare le spese sostenute per le attività di formazione 4.0
  • Predisponiamo la relazione che illustra le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
  • Consegna del dossier completo contente la documentazione prevista dalla normativa riguardante il Credito d’Imposta Formazione

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