RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

COS'E'

L’articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), convertito in legge il 13 ottobre 2020, ha modificato termini e condizioni per rivalutare i beni d’impresa rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L 160/2019).

SINTESI DELLA MISURA

Ambito soggettivo (chi può accedere al beneficio)

  • soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio;
  • società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono inoltre ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Ambito oggettivo (quali beni possono essere rivalutati)

  • beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui
    produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa);
  • beni d’impresa immateriali
  • partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359
    cod. civ. costituenti immobilizzazioni.

Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

  1. figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
  2. vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

Ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto, la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene” senza la necessità di procedere per categorie omogenee, come previsto precedentemente. Ciò significa che un’impresa può decidere di rivalutare anche un solo bene di suo interesse. Questa importante novità rende la legge di rivalutazione in esame particolarmente favorevole, soprattutto in termini di risparmio fiscale. Al fine di dare efficacia sia civilistica, sia fiscale alla rivalutazione occorre:

  1. Determinare il valore di mercato del/i bene/i da rivalutare;
  2. procedere al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili (ad es. partecipazioni). Il pagamento può avvenire in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. E’ espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione ai sensi delle disposizioni contenuti nella sezione I del capo III del D.Lgs. 241/1997.

Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 110 del Decreto Agosto che:

  •  in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
  • per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, avvenute anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.

La norma prevede anche la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo di rivalutazione risultante. L’affrancamento può avvenire attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, con il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Il saldo attivo di rivalutazione, in seguito all’affrancamento, si trasformerà in una riserva di utili e diventerà distribuibile ai soci. La distribuzione sarà tassata in capo ai soci e non in capo alla società, generando un risparmio fiscale rispetto ad una normale distribuzione di utili, nell’ordine del 15% circa.

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